Regolamento

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Articolo 1

Sono considerati Soci dell’Associazione coloro che versano la quota sociale entro il 30 giugno di ciascun anno sociale. I Soci sono tenuti ad iscriversi alla Sezione della Regione ove risiedono. Ogni Sezione, tuttavia, può iscrivere Soci di Regioni contermini che gravitino per comodità di trasporti o per prevalenza di interessi sulla Regione medesima. Qualora un socio durante l’iscrizione non espliciti la sezione regionale di appartenenza, esso sarà iscritto d’ufficio dalla segreteria nazionale alla sezione competente sulla base del suo indirizzo di residenza.
Ciascun Socio può partecipare alle attività di tutte le Sezioni regionali, provinciali, interprovinciali e cittadine. Per ricevere il materiale informativo da parte di Sezioni diverse da quella cui è iscritto, ciascun Socio deve dare comunicazione alla segreteria delle Sezioni d’interesse, sollevando queste ultime da eventuali spese per l’invio delle comunicazioni e circolari informative. I Segretari delle Sezioni regionali devono tenere regolare archivio alfabetico dei Soci, curandone periodicamente l’aggiornamento anche in relazione all’adempimento degli obblighi sociali e alle variazioni d’indirizzo dei Soci. Copia degli elenchi aggiornati deve essere trasmessa al Segretario nazionale, rispettando le seguenti scadenze: 31 gennaio e 30 giugno.

 

Articolo 2

Sono da considerarsi e possono essere iscritti come Soci juniores, gli studenti delle scuole secondarie e delle università, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i giovani laureati non ancora impegnati in attività professionali fino all’età massima di 35 anni.

 

Articolo 3

L’ammontare della quota sociale annuale è stabilito dal Consiglio Centrale entro il 31 maggio dell’anno sociale precedente, nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 18 dello Statuto. Il Consiglio Centrale stabilisce altresì, entro il medesimo termine, l’ammontare percentuale della quota sociale che deve essere destinata al fondo patrimoniale nazionale. Le Sezioni regionali stabiliscono di anno in anno la percentuale della quota sociale da devolvere per l’attività delle eventuali Sezioni provinciali, interprovinciali e cittadine. I Soci sono tenuti a versare la quota ai Tesorieri o ai Segretari di ciascuna Sezione periferica oppure presso il conto corrente appositamente dedicato dalla Sezione. I Segretari-Tesorieri regionali, a loro volta, versano le quote al Tesoriere nazionale alle stesse scadenze previste per l’invio degli elenchi dei Soci al Segretario.

 

Articolo 4

Le sedi e i recapiti delle Sezioni regionali, provinciali, interprovinciali e cittadine sono decisi dai rispettivi Consigli. Ogni variazione di sede e indirizzo deve essere comunicata tempestivamente al Segretario nazionale.

 

Articolo 5

L’Assemblea dell’Associazione, costituita secondo le modalità di cui all’Art. 8 dello Statuto, delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, salvo quanto previsto dagli Artt. 20 e 21 dello Statuto. La votazione avviene, di regola, per alzata di mano. Il Presidente dell’Assemblea, in casi di opportunità o qualora lo richieda l’Assemblea stessa, può disporre l’appello nominale oppure lo scrutinio segreto. In caso di delibere aventi a oggetto l’espulsione di un Socio, l’Assemblea decide comunque a scrutinio segreto.

 

Articolo 6

La convocazione dell’Assemblea per l’elezione del Consiglio Centrale viene disposta dal Presidente non meno di novanta giorni prima della scadenza del suo mandato oppure quando il Consiglio Centrale non riesca a esprimere un Presidente. La data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea nondeve superare i centoventi giorni dalla data della  convocazione. La convocazione avviene mediante invio delle schede per la votazione, generalmente tramite la Rivista Ambiente Società Territorio – Geografia nelle scuole. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti i Soci effettivi, sostenitori, d’onore e juniores, in regola con il versamento della quota sociale. Il socio junior che dovesse essere chiamato, come primo dei non eletti, a far parte del Consiglio Centrale non deve aver compiuto i 30 anni d’età, alla data fissata per le elezioni.
Per le elezioni nazionali il Presidente invita ciascuna Sezione regionale a esprimere un proprio candidato. Il Consiglio Centrale può esprimere candidati propri. La lista dei candidati viene trasmessa ai Soci insieme alla scheda di votazione. Ciascun Socio può esprimere sei preferenze per il Consiglio Centrale, e tre nominativi per il Collegio dei Revisori dei Conti. I tre nominativi più votati sono membri effettivi, mentre i due successivi sono membri supplenti. Il voto degli Enti è espresso dal legale rappresentante, il quale è anche tenuto a spedire la relativa scheda.
Le schede votate vanno inviate al Presidente in busta chiusa. L’invio può avvenire anche a mezzo posta (secondo le modalità fissate dal Consiglio Centrale) e le schede vengono accettate fino all’ora stabilita per l’inizio dell’Assemblea dei Soci. L’Assemblea nomina un collegio formato da un Presidente e da almeno tre scrutatori per lo spoglio delle schede e non si scioglie fino alla proclamazione degli eletti.

 

Articolo 7

La convocazione del Consiglio Centrale da parte del Presidente deve essere comunicata, con l’indicazione dell’ordine del giorno da discutere, anche mediante posta elettronica almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Tale termine può essere abbreviato in caso di particolare urgenza.
In seguito a elezioni, la prima riunione del Consiglio Centrale per l’attribuzione delle cariche viene convocata, entro trenta giorni dalla proclamazione, dal più anziano degli eletti, deputato a presiederla. Lo stesso deve richiedere a tutti i Consiglieri la loro accettazione entro sette giorni dalla proclamazione. In caso di non accettazione provvede a convocare il primo dei non eletti e i successivi a seguire.

 

Articolo 8

I Consigli delle Sezioni regionali, provinciali, interprovinciali e cittadine vengono eletti con le modalità indicate per il Consiglio Centrale, tenendo presente che le preferenze si limitano a tre nominativi per i Consigli regionali e a due per i Consigli provinciali, interprovinciali e cittadini.