Art.
1
Sono
considerati Soci dell’Associazione coloro che versano la quota sociale
entro il 30 maggio di ciascun anno sociale. L’anno sociale decorre dal 1°
settembre al 31 agosto dell’anno solare successivo. L’anno
amministrativo coincide con l’anno solare.
I
Soci sono tenuti ad iscriversi alla Sezione della Regione ove risiedono.
Ogni Sezione, tuttavia, può iscrivere Soci di Regioni contermini che
gravitino per comodità di trasporti o per prevalenza di interessi sulla
Regione medesima.
Ciascun
Socio può partecipare alle attività di tutte le Sezioni regionali,
provinciali, interprovinciali e cittadine. Per ricevere il materiale
informativo da parte di Sezioni diverse da quella cui è iscritto, ciascun
Socio deve dare comunicazione alla segreteria delle Sezioni d’interesse,
sollevando queste ultime da eventuali spese per l’invio delle
comunicazioni e circolari informative.
I
Segretari delle Sezioni regionali devono tenere regolare archivio
alfabetico dei Soci, curandone periodicamente l’aggiornamento anche
in relazione all’adempimento degli obblighi sociali e alle variazioni
d’indirizzo dei Soci. Copia degli elenchi aggiornati deve essere trasmessa
al Segretario nazionale, rispettando le seguenti scadenze: 31 gennaio
e 5 maggio.
Art.
2
L’ammontare
della quota sociale annuale è stabilito dal Consiglio Centrale entro il 1°
giugno dell’anno precedente, nel rispetto di quanto previsto dall’Art.
18 dello Statuto.
Il
Consiglio Centrale stabilisce altresì, entro il medesimo termine,
l’ammontare percentuale della quota sociale che deve essere destinata al
fondo patrimoniale nazionale. Le Sezioni stabiliscono di anno in anno la
percentuale della quota sociale da devolvere per l’attività delle
eventuali Sezioni provinciali, tenendo conto del numero degli iscritti.
I
Soci sono tenuti a versare la quota ai Tesorieri o ai Segretari di ciascuna
Sezione periferica; i Segretari-Tesorieri regionali, a loro volta, versano
le quote al Tesoriere nazionale alle stesse scadenze previste per l’invio
degli elenchi dei Soci al Segretario.
Art.
3
Le
sedi e i recapiti delle Sezioni regionali, provinciali, interprovinciali e
cittadine sono decisi dai rispettivi Consigli.
Ogni
variazione di sede e indirizzo deve essere comunicata tempestivamente al
Segretario nazionale, che avrà cura di trasmetterla al Direttore della
Rivista.
Art.
4
L’Assemblea
dell’Associazione, costituita secondo le modalità di cui all’Art. 8
dello Statuto, delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, salvo
quanto previsto dagli Artt. 21 e 22 dello Statuto.
La
votazione avviene, di regola, per alzata di mano. Il Presidente
dell’Assemblea, in casi di opportunità o qualora lo richieda
l’Assemblea stessa, può disporre l’appello nominale oppure lo scrutinio
segreto.
In
caso di delibere aventi ad oggetto l’espulsione di un Socio, l’Assemblea
decide comunque a scrutinio segreto.
Art.
5
La
convocazione dell’Assemblea per l’elezione del Consiglio Centrale viene
disposta dal Presidente entro i tre mesi che precedono la scadenza del suo
mandato oppure quando il Consiglio Centrale non riesca ad esprimere un
Presidente. La data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea non deve
superare i quattro mesi dalla data della convocazione.
La
convocazione avviene mediante invio delle schede per la votazione,
generalmente tramite la Rivista.
Hanno
diritto di elettorato attivo e passivo tutti i Soci Effettivi, in regola con
il versamento della quota sociale, e i soci d’Onore. Hanno diritto di
elettorato attivo i Soci Juniores.
Per
le elezioni nazionali il Presidente invita ciascuna Sezione regionale a
esprimere un proprio candidato. Il Consiglio Centrale può esprimere
candidati propri.
La
lista dei candidati viene trasmessa ai Soci insieme alla scheda di
votazione.
Ciascun
Socio può esprimere sei preferenze per il Consiglio Centrale, e tre
nominativi (due effettivi e uno supplente) per il Collegio dei Revisori dei
Conti.
Il
voto degli Enti è espresso dal legale rappresentante, il quale è anche
tenuto a spedire la relativa scheda.
Le
schede votate vanno restituite al Presidente in busta chiusa, senza
contrassegni, anche a mezzo posta (sulla busta esterna dovrà essere
indicato il mittente) e vengono accettate fino all’ora stabilita per
l’inizio dell’Assemblea dei Soci.
L’Assemblea
nomina un collegio formato da un presidente e da almeno tre scrutatori per
lo spoglio delle schede e non si scioglie fino alla proclamazione degli
eletti.
Art.
6
La
convocazione del Consiglio da parte del Presidente deve essere comunicata,
con l' indicazione dell'ordine del giorno da discutere, anche mediante posta
elettronica almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
Tale termine può essere abbreviato in caso di particolare urgenza.
In
seguito ad elezioni, la prima riunione del Consiglio Centrale per
l’attribuzione delle cariche viene convocata, entro trenta giorni dalla
proclamazione, dal più anziano degli eletti, deputato a presiederla. Lo
stesso deve richiedere a tutti i Consiglieri la loro accettazione entro
sette giorni dalla proclamazione. In caso di non accettazione provvede a
convocare il primo dei non eletti e i successivi a seguire.
Art.
7
I Consigli delle
Sezioni regionali, provinciali, interprovinciali e cittadine vengono eletti
con le modalità indicate per il Consiglio Centrale.
Le
preferenze si limitano a tre nominativi per i Consigli regionali e a due per
i Consigli provinciali, interprovinciali e cittadini.
Art.
8
La
Rivista della Associazione viene pubblicata con periodicità bimestrale e
inviata gratuitamente a tutti i Soci Effettivi, Juniores e d’Onore.
La
tipografia per la stampa viene scelta dal Consiglio Centrale.
La
responsabilità legale è affidata al Direttore.
La
collaborazione alla Rivista è aperta a tutti i Soci secondo le norme
stabilite dal Comitato di Redazione.